Si informa che il Front Office di viale Mentana rimarrà chiuso mercoledì 12 giugno tutto il giorno per aggiornamento dei sistemi informatici.Ci scusiamo per il disagio.

Società Trasparente

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

In questa pagina sono pubblicate le informazioni per effettuare segnalazioni di presunte violazioni di cui al D. Lgs. 24/2023 a decorrere dal 15 luglio 2023, le quali verranno gestite dal RPCT quale soggetto competente. Per la regolamentazione di dettaglio si rinvia: Come si può segnalare.Il D. Lgs. 24/2023 prevede cinque canali di segnalazione, due interni e tre esterni. Canali interni:
  • in forma telematica tramite la piattaforma informatica con le modalità indicate dalla Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
  • in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole.
 Canali esterni:
  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 e riportate nella Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing, nonché in caso di un conflitto di interesse;
  • Divulgazione pubblica attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 e riportate nella Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
  • Autorità giudiziaria qualora i soggetti tutelati vogliano presentare denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
 Cosa si può segnalare.Possono essere oggetto di segnalazione atti o comportamenti od omissioni che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
 Chi può segnalare.I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono:
  • dipendenti pubblici;
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
 La normativa estende, altresì, la tutela ai:
  • facilitatori, ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione ed operano all’interno del medesimo contesto lavorativo;
  • ai colleghi di lavoro che abbiano con il segnalante un rapporto abituale o ricorrente;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • agli enti di proprietà del segnalante, o presso i quali lavorano.
 Quando si può segnalare.
  • Quando il rapporto giuridico è in corso;
  • durante il periodo di prova;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.