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Società Trasparente

Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

In questa pagina sono pubblicate le informazioni per effettuare segnalazioni di presunte violazioni di cui al D. Lgs. 24/2023 a decorrere dal 15 luglio 2023, le quali verranno gestite dal RPCT quale soggetto competente. Per la regolamentazione di dettaglio si rinvia: Come si può segnalare.Il D. Lgs. 24/2023 prevede cinque canali di segnalazione, due interni e tre esterni. Canali interni:
  • in forma telematica tramite la piattaforma informatica con le modalità indicate dalla Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
  • in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole.
 Canali esterni:
  • Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 e riportate nella Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing, nonché in caso di un conflitto di interesse;
  • Divulgazione pubblica attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 e riportate nella Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
  • Autorità giudiziaria qualora i soggetti tutelati vogliano presentare denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
 Cosa si può segnalare.Possono essere oggetto di segnalazione atti o comportamenti od omissioni che consistono in:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
 Chi può segnalare.I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono:
  • dipendenti pubblici;
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
 La normativa estende, altresì, la tutela ai:
  • facilitatori, ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione ed operano all’interno del medesimo contesto lavorativo;
  • ai colleghi di lavoro che abbiano con il segnalante un rapporto abituale o ricorrente;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • agli enti di proprietà del segnalante, o presso i quali lavorano.
 Quando si può segnalare.
  • Quando il rapporto giuridico è in corso;
  • durante il periodo di prova;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.