Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing
Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing
In questa pagina sono pubblicate le informazioni per effettuare segnalazioni di presunte violazioni di cui al D. Lgs. 24/2023 a decorrere dal 15 luglio 2023, le quali verranno gestite dal RPCT quale soggetto competente.Per la regolamentazione di dettaglio si rinvia:
alle Linee guida ANAC approvate con delibera n°311 del 12 luglio 2023.
Come si può segnalare.Il D. Lgs. 24/2023 prevede cinque canali di segnalazione, due interni e tre esterni.Canali interni:
in forma telematica tramite la piattaforma informatica con le modalità indicate dalla Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole.
Canali esterni:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 e riportate nella Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing, nonché in caso di un conflitto di interesse;
Divulgazione pubblica attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se sussistono le condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 e riportate nella Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
Autorità giudiziaria qualora i soggetti tutelati vogliano presentare denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.
Cosa si può segnalare.Possono essere oggetto di segnalazione atti o comportamenti od omissioni che consistono in:
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Chi può segnalare.I soggetti che godono di protezione in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono:
dipendenti pubblici;
lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
colui che lavora sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
La normativa estende, altresì, la tutela ai:
facilitatori, ossia coloro che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione ed operano all’interno del medesimo contesto lavorativo;
ai colleghi di lavoro che abbiano con il segnalante un rapporto abituale o ricorrente;
alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
agli enti di proprietà del segnalante, o presso i quali lavorano.
Quando si può segnalare.
Quando il rapporto giuridico è in corso;
durante il periodo di prova;
quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.