Limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti dal 01/10/2024 fino al 31/03/2025
Pubblicato il 01/10/2024
1. Dal 01/10/2024 al 31/03/2025, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive del 01/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 01/01/2025 e 06/01/2025, in tutta l’area interna alle tangenziali come da /planimetria costituente l’allegato 1 parte integrante del presente atto e nel parco /Area delle Scienze (Campus Universitario), l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli: veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive; veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive; veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A; 2. Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/10/2024 al 31/03/2025, dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 08/12/2024, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1 parte integrante del presente atto, l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli : veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive; veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed Euro 5 non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B); veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive; ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A; 3. nel periodo dal 01/10/2024 al 31/03/2025 in tutto il territorio comunale:3.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;3.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;3.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;3.4 al divieto di cui al punto 3.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri copia informatica per consultazione steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;4. durante la stagione termica 2024-2025, in tutto il territorio comunale:a) l’obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;5. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:5.1. l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;5.2 l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;6. nel periodo 01/10/2024 – 31/03/2025, l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell’ambito territoriale della Provincia di Parma, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:6.1 In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1 parte integrante del presente atto, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);- ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;6.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo,generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;6.3 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi. Sono escluse dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 6.1), le seguenti strade che manterranno la percorribilità: - Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ad intersezione Strada S. Donato alla rotatoria ad intersezione tangenziale Nord S.S.9 VAR svincolo n°1;- Via Mantova: tratto compreso tra l’innesto con il ramo di svincolo sud con la Tangenziale Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;- Via Rodolfi M., Via Bormioli, Via Silva da Via Bormioli a Via Paradigna, rotatoria di via Paradigna con via Silva, via Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con L.go Simonazzi;- Via San Leonardo: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°5 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;- Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Toschi da v.le IV Novembre a viale Bottego, Viale Bottego, da Viale Toschi a Viale Europa;- Via Villa Sant’Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del parcheggio in struttura;- Viale Bottego tratto compreso tra viale Toschi e strada Garibaldi, Strada Garibaldi tratto compreso tra viale Bottego e viale Mentana, viale Mentana tratto compreso tra strada Garibaldi e piazzale Allende, piazzale Allende, viale Fratti, via Muggia;- Strada Baganzola: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°7 delle carreggiate Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;- Strada Dei Mercati dalla rotatoria con via Ferretti alla rotatoria con via Melvin Jones;- Via Melvin Jones;- Via Emilia Ovest da svincolo n°10 Tang. Sud S.S.9 VAR/A raccordo Tang. Nord S.S.9 VAR a P.le Caduti del Lavoro, rami di Svincolo Tang. Nord S.S.9 VAR uscita Crocetta, via Fleming;- Parcheggio scambiatore Ovest Largo XXIV Agosto 1942;- Strada Martiri della Liberazione tratto compreso tra gli svincoli n°11 della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A e Via Volturno;- Via Volturno tratto compreso tra Strada Martiri della Liberazione e Via Fleming/Pellico;- Via La Spezia: dallo svincolo n°12 con la Tangenziale Sud S.S.9 VAR a Via Silvio Pellico, Largo Cesare Beccaria, Via Casati Confalonieri, Via Silvio Pellico, Via Colli da Via Fleming a Strada Abbeveratoia, Strada Abbeveratoia da ingresso/uscita Park Abbeveratoia a Via Volturno, Via Volturno da rotatoria Via Fleming/Via Pellico a Largo Mirella Silocchi, Largo Mirella Silocchi;- Strada Farnese: tratto compreso tra gli svincoli n°13 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;- Strada Montanara tratto compreso tra gli svincoli n°14 di entrambe le carreggiate della Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;- Strada Traversetolo: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A alla rotatoria con via Pertini, via Pertini tratto compreso tra Str. Traversetolo e ingressi parcheggio Esercizio Comm.le “Esselunga”, parcheggio Esercizio Comm.le Esselunga, largo Alfredo Bottai (Parcheggio Centro commerciale “Eurosia”);- Strada Traversetolo tratto compreso tra la rotatoria con via Pertini e la rotatoria con via Montebello, via Montebello tratto compreso tra la rotatoria con strada Traversetolo e via Cella, via Cella via Cenni lato tratto compreso prospicente piazza Maestri, Piazza Maestri e via Zanardi tratto compreso tra Piazza Maestri e strada Traversetolo;- Strada Farnese, tratto compreso tra lo svincolo n°13 della Tangenziale e la rotatoria con viale della Villetta, rotatoria posta tra strada farnese via Chiavari, via Baganza e v.le Villetta, via Baganza, piazzale Fiume, ponte dei Carrettieri, via Po tratto compreso tra ponte dei Carrettieri e piazza Lago Santo, piazza Lago Santo;- Viale Villetta Tratto compreso tra la rotatoria posta tra via Chiavari Str. Farnese via Baganza viale Villetta e via Ugo Bassi. 7.Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 6.1 i seguenti veicoli:a) autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;b) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030) – di cui all’allegato 2 parte integrante del presente atto);d) Solo relativamente alle limitazioni strutturali di cui al punto 1 veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza Sindacale OS-2024-52 del 03/07/2024; 8. Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione:1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;2. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);3. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;4. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonchè per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;5. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;6. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);7. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.8. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;9. veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;10. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;11. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa);Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazioneministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.I controlli relativi alle diposizioni di cui alla presente ordinanza saranno effettuati dal Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S., in numero non inferiore ai 1200 controlli/anno;In caso d’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 6.1 del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00 di cui all’art. 7, comma 13 bis, del Decreto Legislativo n. 285/92 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; L’inosservanza della disposizione di cui ai punti 3.3 e 3.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023; L’inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza sindacale sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs 267/2000 , con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500, con applicazione della art. 16 L. 689/81. Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza. Sono sospese fino al 31/03/2025 le prescrizioni di cui al punto 3 dell’Ordinanza Prot. Gen. PG/2022/82125 del 29/4/2022 Rep. OSFP/2022/32 del 29/4/2022.
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